Superbonus al 90% nel 2023: le novità

30 dicembre
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Se finora la platea dei beneficiari del Superbonus è stata piuttosto ampia, a partire dal 1° gennaio 2023 la situazione cambia. Il famoso Bonus 110 verrà ridotto al 90%.

Ecco come si evolverà la famosa agevolazione, e quali saranno requisiti ed obblighi nel 2023.

Superbonus: proroga al 31 dicembre 2022 per i condomini

Il Governo con la Manovra approvata il 29 dicembre 2022 ha confermato le novità relative al Superbonus 2023. Ma partiamo dalle pratiche che dovevano essere completate entro il 2022 per mantenere l’agevolazione al 110%.

condomini che hanno approvato la delibera per avviare i lavori entro il 18 novembre hanno potuto presentare la CILAS entro il 31 dicembre 2022 e conservare il Superbonus al 110%. Per tutte le delibere approvate in seguito a quella data vale come scadenza il 25 novembre e, in questo caso, potranno usufruire del Superbonus 90% dal 2023.

Occhio alle sanzioni

Sono previste delle sanzioni per tutti i condomini che falsano il giorno in cui si è tenuta l’assemblea condominiale. Infatti, la data dell’assemblea deve essere certificata con un apposito documento da parte dell’amministratore di condominio, che in questo modo non può falsificare la data della riunione. Se il condominio non ha un amministratore, l’autocertificazione deve essere presentata dal condomino che ha svolto il ruolo di presidente durante l’assemblea.

Superbonus 110 anche nel 2023 per chi ha demolito e ricostruito

Inoltre, è stata confermata anche la proroga al 31 dicembre per chi ha fatto una demolizione accompagnata ad una ricostruzione. Anche in questo caso si potrà usufruire del Superbonus al 110% anche nel 2023.

Anche in questo caso c’è una condizione: l’agevolazione rimane invariata solo se la richiesta per l’abilitazione a dare il via ai lavori è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Chi non avrà una proroga del Superbonus

Non ci sarà una proroga generalizzata come – invece- aveva ipotizzato la stessa maggioranza del Governo.

Non è prevista alcuna proroga per i condomini “familiari” cioè quelli che contano un massimo di 4 appartamenti con un unico proprietario o in comproprietà, nè per le ville unifamiliari.

Superbonus al 90%: gli interessati

Con il Decreto Aiuti Quarter è stato previsto un taglio dell’agevolazione dal 110% al 90% per tutto il 2023. Solo chi ha presentato la CILAS entro il 25 novembre riuscirà ad avere la detrazione massima anche l’anno prossimo.

Quindi, chi chiederà l’anno prossimo il Bonus dovrà “accontentarsi” dell’aliquota al 90%. Inoltre, il Governo dovrebbe rendere più flessibili le cessioni del credito, che nel 2023 passeranno da 2 a 3.

Superbonus: chi può richiederlo nel 2023?

Il 31 dicembre 2022 è scaduto il termine massimo per tutti gli edifici unifamiliari che al 30 settembre 2022 sono riusciti a completare il 30% dell’intervento complessivo.

Il Superbonus 110% per i proprietari di edifici unifamiliari non è stato rinnovato nel 2023, così come per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il cui termine massimo è scaduto il 30 giugno 2022.

Riepilogando, nel 2023 potranno ancora richiedere il Superbonus 110%:

  • condomini ed edifici plurifamiliari, con un’aliquota pari al 110% per tutto il 2023, che scende al 70% nel 2024 per arrivare al 65% nel 2025;
  • case popolari e cooperative, che potranno richiedere l’agevolazione nella misura del 110% a patto che il 60% dei lavori sia completato entro il 30 giugno 2023;
  • case colpite da eventi sismici, per le quali l’aliquota del 110% è valida fino al 31 dicembre 2025.

Nel caso di edifici plurifamiliari, che si tratti di condomini o villette, dal 2023 sarà necessaria la verifica di residenzialità, ovvero la superficie residenziale delle singole unità immobiliari che lo compongono.

Superbonus: quali documenti bisogna produrre nel 2023

Per poter accedere all’incentivo fiscale, sarà necessario conservare tutte le asseverazioni e attestazioni tecniche redatte dai tecnici incaricati, tra cui:

  • attestato di prestazione energetica (APE), pre e post lavori;
  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • relazione tecnica e scheda descrittiva;
  • la documentazione attinente gli interventi trainanti se si stanno effettuando dei soli interventi trainati;
  • conformità alle regole tecniche previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Fonte: www.pgcasa.it

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