Cosa prevede la "Legge Ferragni" sulla beneficenza

25 gennaio
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Cinque articoli per mettere mano a un vuoto normativo e soprattutto per evitare che possano ripetersi casi come quelli che hanno coinvolto l’influencer Chiara Ferragni. Il Ddl Beneficenza, che molti hanno ribattezzato proprio "Legge Ferragni", è stato approvato stamane dal consiglio dei ministri.

Una norma che definisce le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza e le sanzioni soprattutto le sanzioni.

Multe più salate e sospensione dell’attività

Chi non rispetterà le nuove regole, incorrerà in sanzioni che potranno essere quantificate, a seconda della gravità delle violazioni, da 5 mila a 50 mila euro. Cifre sicuramente importanti, ma che potrebbero non pesare più di tanto sul bilancio di imprenditori digitali con milioni di follower come – appunto – l’inquilina di CityLife. Per scoraggiare anche i "big", il decreto prevede una sospensione dell’attività che potrà durare anche un anno e – in quel caso sì – causare ingenti danni economici all’influencer.

Trasparenza sugli importi destinati alla beneficenza

I produttori o i professionisti dovranno riportare sulle confezioni dei prodotti il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza, le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza, l'importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato e, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto. Di fatto è la casistica del cosiddetto "pandoro gate", in cui l’utente non era a conoscenza dell’entità della donazione e poteva essere indotto a pensare che la cifra dipendesse dalla quantità di prodotti acquistati. I produttori e i professionisti dovranno inoltre fornire le indicazioni anche nell'ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

Le comunicazioni obbligatorie all’Agcm

Prima di porre in vendita i prodotti il produttore o il professionista dovranno comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni sulla beneficenza e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi dalla scadenza del termine, andrà poi comunicato all'Autorità il versamento dell'importo.

Le sanzioni saranno pubblicate

Come in altri contesti, le sanzioni per eventuali violazioni saranno pubbliche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicherà, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista. Le spese per tali comunicazioni, saranno a carico del produttore o del professionista sanzionato.

Più è caro il prodotto, più sarà alta la multa

La sanzione amministrativa che – come detto – potrà variare dai 5 mila ai 50 mila euro, sarà determinata in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità subirà un aumento dei due terzi, in quelli minori subirà una diminuzione della stessa portata. La sospensione dell’attività potrà invece durare da un mese a un anno e in quel caso peserà la reiterazione della violazione.

Fonte: www.today.it

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